Regolamenti per cercare l'oro in Italia

 

A differenza dei beni paleontologici, tutelati a livello nazionale dalla legge n. 1089 ("Tutela delle cose d'interesse artistico o storico") approvata il 1° giugno 1939 (Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939) e successive integrazioni, non esiste una normativa di riferimento per i minerali valida per tutta l'Italia. Si dichiara esplicitamente che l'autore del seguente articolo e tutto il personale COI e servizi correlati declinano ogni responsabilità dei contenuti seguenti. è sempre obbligo del cercatore d'oro operare nella legalità e informarsi a dovere delle normative vigenti e aggiornate. I seguenti contenuti sono forniti come contenuti di massima. In questo breve articolo non si vuole interpretare la legge ma bensì fornire i riferimenti ai cercatori d'oro in maniera tale che sappiano che cosa possono e che non possono fare. Inoltre, la raccolta dell'oro è assolutamente vietata salvo permessi concessi per motivi scientifici dagli Enti Parco, in tutte le aree naturali protette.

 

Attualmente la materia è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004 n.42 in cui sono confluite parte delle norme della legge n. 1089. Tuttavia, in molti casi vi sono leggi regionali e provinciali che regolano l'estrazione dei beni mineralogici, di cui riportiamo alcuni esempi.

 

   Regione Lombardia

Legge regionale 10 gennaio 1989, n. 2

Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

 

Regione Piemonte

Legge regionale 4 aprile 1995, n.51.

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

La raccolta è vincolata a massimo 5 grammi di oro alluvionale giornalieri a persona (quantità veramente elevata considerando che nella media si riesce a "pescare da 0.1 a 1 grammo al giorno per cercatore d'oro). E' vietato l'utilizzo di strumenti meccanici (no escavatori), elettrici (no pompe idrauliche) ed esplosivi. Principalmente l'attività deve essere svolta manualmente. Le buche devono essere ricoperte. Non vi sono diritti di prelazione (quel posto è "mio" non esiste). I cercatori d'oro amatoriali devono provvedere a richiedere al distretto minerario in Regione l'iscrizione all'albo (è gratuito).

 

Regione Val d'Aosta 

Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 (aggiornata nel 2008).

Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili.

(B.U. 20 marzo 1981, n. 4).

 

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge provinciale del 12 agosto 1977, n. 33 "Disciplina per l'estrazione dei minerali e dei fossili" e il relativo regolamento di esecuzione.

 

Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale del 28 Agosto 1978 n. 32


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