In fondo ad ogni regolamento troverete anche il link per fare richiesta di permesso se necessita.


Italia

Attualmente la materia è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004 n.42 in cui sono confluite parte delle norme della legge n. 1089.

Tuttavia in molti casi vi sono leggi regionali e provinciali che regolano l'estrazione dei beni mineralogici.

Inoltre la loro raccolta è assolutamente vietata salvo permessi concessi per motivi scientifici dagli Enti Parco, in tutte le aree naturali protette. 

Piemonte

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n.51.

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

 Il COMMISSARIO REGIONALE ha approvato.

Il COMMISSARIO del GOVERNO ha apposto il visto 
alla seguente legge:
 

Articolo 1

Finalità e ambito.

  1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

  2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che, compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.

  3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.


Articolo 2

Registro regionale dei raccoglitori

  1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.

  2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell’ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.

  3. L’attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all’articolo 12.


Articolo 3

Ricerca e raccolta di minerali

  1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l’impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.

  2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell’integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.

  3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.


Articolo 4

Mezzi per la ricerca e la raccolta

  1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l’impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili, ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.

  2. E’ vietato l’uso di esplosivi, l’impiego di sostanze chimiche e l’utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.


Articolo 5

Ripristino

  1. La ricerca e la raccolta di minerali non devono recare alterazioni permanenti all’ambiente naturale.

  2. E’ fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all’immediato ripristino del sito nel modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.


Articolo 6

Limiti della ricerca e della raccolta

  1. Nell’ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.

  2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.

  3. Nell’ambito delle aree oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con l’esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.

  4. E’ fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.


Articolo 7

Quantitativi di raccolta

  1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.

  2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.


Articolo 8

Aree protette

  1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e gologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.

  2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.

  3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.


Articolo 9

Documentazione ed educazione ambientale

  1. La Regione nell’ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.


Articolo 10

Deroghe

  1. La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall’articolo 4, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 7, e dall’articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell’acquisizione del parere favorevole dell’Ente di gestione.

  2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonchè l’istituto od il museo cui i campioni sono destinati.


Articolo 11

Vigilanza

  1. L’osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate volontarie ed ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.


Articolo 12

Sanzioni

  1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  2. a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all’articolo 1, comma 1;

  3. b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l’inosservanza a quanto previsto dall’articolo 4, con esclusione dell’impiego di esplosivo;

  4. c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 5;

  5. d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3;

  6. e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;

  7. f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.

  8. L’impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

  9. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste dalla presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

  10. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Articolo 13

Disposizioni finanziarie

  1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione ‘Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge ‘’Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico’’’ da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell’ambito regionale aventi natura pubblica ( Museo regionale di Scienze naturali, musei civici , musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 1995

Link richiesta di permesso

Lombardia

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:


Art. 1-1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.


Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.


Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativametne al territorio di propria competenza.
3. E' comunque vitata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.


Art. 6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche , possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.


Art. 7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.


Art. 8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della riserva.


Art. 9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.


Art. 10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.

Milano, 10 gennaio 1989

Valle d'Aosta

Legge regionale 15 aprile 2008, n. 10

Disposizioni per la tutela dei fossili e dei minerali da collezione.

(B.U. 29 aprile 2008, n. 18)

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare una migliore conservazione dei beni ambientali e del proprio patrimonio naturalistico, la Regione disciplina e tutela la ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano compatibilmente con le disposizioni del codice civile a tutela della proprietà.

Art. 2

(Individuazione dei siti di particolare valore naturalistico e ambientale e delle zone di divieto di raccolta)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di cave e miniere, di seguito denominata struttura competente, individua con propria deliberazione:

a) i siti del patrimonio mineralogico che, anche in considerazione dell'interesse pubblico connesso al profilo scientifico e didattico del collezionismo, risultano di particolare valore naturalistico e ambientale;

b) le zone ove è fatto divieto di ricerca e di raccolta dei fossili e dei minerali da collezione, dettando le prescrizioni generali per la ricerca e la raccolta nelle altre zone.

2. I dipartimenti o gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, anche su proposta di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla struttura competente l'esistenza di giacimenti di rilevanza scientifica che necessitano di ulteriori prescrizioni o divieti, fornendo precise indicazioni con riferimento alla raccolta dei fossili e dei minerali da collezione.

3. In deroga ai divieti stabiliti ai sensi del comma 1, lettera b), la Giunta regionale può autorizzare la ricerca e la raccolta dei fossili, dei minerali da collezione e dei minerali di particolare rilevanza scientifica da parte di dipartimenti, istituti universitari e musei naturalistici, dettando le prescrizioni relative alle attività di estrazione e di recupero del sito. Le relative spese sono a carico del soggetto autorizzato.

Art. 3

(Registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori)

1. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione.

2. Chiunque intenda svolgere le attività di cui al comma 1 nell'ambito della presente legge è tenuto a darne comunicazione scritta all'assessore regionale competente che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione. (1)

3. L'attestato di cui al comma 2 costituisce autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca consentita entro i limiti e con l'impiego dei mezzi di cui agli articoli 4 e 5, mentre l'attività di raccolta rimane subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

4. L'attestato di cui al comma 2 può essere revocato dall'assessore regionale competente agli iscritti che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all' articolo 14. (2)

5. I criteri e le modalità per la tenuta da parte della struttura competente del registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 4

(Mezzi impiegati per la ricerca e la raccolta)

1. Per la ricerca e la raccolta dei campioni di fossili o di minerali da collezione possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di tre chilogrammi, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore ad un metro e sessanta centimetri.

2. E' vietato l'uso di materiale esplosivo, salva autorizzazione da parte del dirigente della struttura competente per motivi di particolare interesse di studio o di documentazione.

3. L'utilizzo di mezzi meccanici è consentito nel caso di raccolta con metodologia da segnalare nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Limiti della ricerca)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di ricerca sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di due chilogrammi.

Art. 6

(Autorizzazione)

1. Ove consentito e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione è subordinata all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, provvede al rilascio dell'autorizzazione in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, dettando prescrizioni tecniche di estrazione e di recupero ambientale del sito che garantiscano l'equilibrio idrogeologico dell'area, dello stato umifero, dell'integrità dell'eventuale parte restante del giacimento, al fine di evitare pregiudizi alla flora e alla fauna. Copia dell'autorizzazione è inviata, per conoscenza, alla struttura competente.

2. Il Comune, con il supporto tecnico della struttura competente, determina le modalità di effettuazione della raccolta e gli adempimenti connessi, compresi quelli intesi ad assicurare il Comune in merito alla corretta effettuazione dei lavori ed al recupero ambientale.

3. Qualora l'area ricada in zona soggetta a vincolo, il Comune provvede a richiedere il necessario nulla osta alle autorità preposte al vincolo.

Art. 7

(Limiti della raccolta)

1. Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito dell'attività di raccolta sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a dieci chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa un'ulteriore tolleranza di cinque chilogrammi.

Art. 8

(Piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione)

1. La piccola raccolta di fossili e di minerali da collezione che si presentano in frammenti sciolti superficiali è libera su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), fino al limite di due chilogrammi al giorno per persona, salvo il caso di esemplare singolo di peso superiore.

2. La raccolta di quantitativi superiori a due chilogrammi è soggetta alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui alla presente legge.

Art. 9

(Ripristino)

1. La ricerca e la raccolta dei fossili e dei minerali da collezione non devono recare alterazioni permanenti all'ambiente naturale.

2. E' fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all'immediato ripristino del sito, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento adeguato alle particolari caratteristiche originarie della zona.

Art. 10

(Divieto di commercializzazione)

1. I fossili ed i minerali da collezione raccolti nel territorio regionale non possono essere oggetto di commercio, salvo particolare autorizzazione, a fini didattici, scientifici o culturali, a favore di enti pubblici o associazioni rilasciata dalla Giunta regionale per l'acquisizione di pezzi unici o di intere collezioni.

Art. 11

(Pezzi di particolare valore scientifico)

1. I titolari di autorizzazioni alla raccolta di fossili e di minerali da collezione sono tenuti a segnalare alla struttura competente i pezzi unici che presentano particolare valore scientifico, reperiti durante la loro attività.

Art. 12

(Polizia mineraria)

1. I lavori di sicurezza e di estrazione dei fossili e dei minerali da collezione sono soggetti alle disposizioni sulla polizia mineraria di cui alla di cui alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Art. 13

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e sulle prescrizioni contenute nell'autorizzazione spetta al Comune territorialmente competente, al personale dipendente della struttura competente ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 5/2008, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e, nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, alla struttura competente.

Art. 14

(Sanzioni)

1. L'ente che rilascia l'autorizzazione irroga le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di:

a) una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000, nel caso di ricerca di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;

b) una somma di denaro da euro 3.000 a euro 24.000, nel caso di raccolta di fossili e di minerali da collezione non conforme alle disposizioni della presente legge;

c) una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6;

d) una somma di denaro da euro 10.000 a euro 30.000 nel caso d'impiego di esplosivi senza l'autorizzazione ovvero in maniera non conforme alle prescrizioni della stessa.

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione, oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 e fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, può disporre la confisca dei fossili e dei minerali da collezione estratti e dell'attrezzatura non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'ente che ha accertato la violazione. Per la Regione, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione ed i relativi proventi sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

Link richiesta di permesso

Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale del 28 Agosto 1978 n. 32

(abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della L.P. 12 maggio 2010, n. 6)

Link richiesta di permesso

 

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